Raccomandazioni per prevenire la diffusione del Corona virus – Ministero del lavoro romeno 10.03.2020

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Nel contesto del verificarsi del rischio di malattia con COVID-19, il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale (MMPS) formula una serie di raccomandazioni che possono essere applicate al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, ma anche di supportare i datori di lavoro nello svolgimento delle attività in corso. Queste misure sono necessarie a fini preventivi, ma anche per chiarire le nuove situazioni in cui i datori di lavoro e i dipendenti possono essere dal punto di vista dei rapporti di lavoro, a seguito delle misure di emergenza imposte dal Comitato nazionale per le situazioni di emergenza speciali.

Il MMPS raccomanda 3 misure per rendere i rapporti di lavoro più flessibili nel contesto della sospensione della frequenza negli istituti scolastici, il che potrebbe generare la necessità che uno dei genitori rimanga a casa per la supervisione del figlio minore, ma in ogni caso anche in considerazione del rischio della presenza dei lavoratori presso il proprio posto di lavoro:

1. Istituzione di programmi di lavoro personalizzati, con l’accordo o su richiesta del dipendente interessato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 118 della legge n. 53/2003-Codice del lavoro, ripubblicato, con successive modifiche e completamenti, rispetto alla durata legale massima dell’orario di lavoro.

2. Modifica temporanea del posto di lavoro presso il domicilio del dipendente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 108-110 del Codice del lavoro, unilateralmente, secondo quanto previsto dall’art. 48 dello stesso atto normativo, o attraverso l’accordo delle parti, con la menzione esplicita nella decisione o, a seconda dei casi, nell’atto addizionale di modifica del luogo di lavoro, dei seguenti elementi:

– il fatto che il dipendente lavori da casa;
– il periodo durante il quale viene applicata questa misura;
– il programma nel quale il datore di lavoro ha il diritto di controllare l’attività del proprio dipendente e il modo concreto di eseguire il controllo;
– l’obbligo del datore di lavoro di assicurare il trasporto da e verso il domicilio del dipendente, a seconda dei casi, delle materie prime e dei materiali che utilizzano nell’attività, nonché dei prodotti finiti che fabbricano.

In questa situazione, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la formazione dei lavoratori nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro.

3. Esecuzione dell’attività mediante telelavoro, a seguito della conclusione di un atto aggiuntivo al contratto di lavoro individuale, alle condizioni previste dalla Legge n. 81/2018 in materia di regolamentazione dell’attività di telemarketing, quando si adempiono ai doveri specifici della posizione, occupazione o professione che il dipendente detiene implica l’uso della tecnologia dell’informazione e della comunicazione. L’addendum conterrà quanto segue:

– l’indicazione esplicita che il lavoratore lavora nel regime di telelavoro;
– il periodo e / o i giorni in cui il dipendente di telelavoro svolge il proprio lavoro in un posto di lavoro organizzato dal datore di lavoro;
– i luoghi di attività di telelavoro concordati dalle parti;
– il programma in cui il datore di lavoro ha il diritto di verificare l’attività del dipendente di telelavoro e il modo concreto di eseguire il controllo;
– il modo di evidenziare l’orario di lavoro fornito dal telelavoro;
– le responsabilità delle parti concordate in base ai luoghi dell’attività di telemarketing, comprese le responsabilità nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro;
– l’obbligo del datore di lavoro di assicurare il trasporto da e verso il luogo dell’attività di telemarketing dei materiali che il dipendente delle televisioni utilizza nella sua attività, a seconda dei casi;
– l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore in telelavoro in merito alle disposizioni delle norme legali, del contratto collettivo di lavoro applicabile e / o del regolamento interno, in materia di protezione dei dati personali, nonché l’obbligo del lavoratore in telelavoro di conformarsi a tali disposizioni;
– le condizioni in cui il datore di lavoro sostiene le spese connesse all’attività nel regime di telelavoro.

Per quanto riguarda le istituzioni pubbliche, saranno applicabili le disposizioni del Codice del lavoro, ai sensi dell’art. 1 paragrafo (2) del GEO 57/2019 sul Codice amministrativo, in base al quale “Il presente Codice è integrato dalla Legge n. 277/2009 del Codice Civile, ripubblicata, con successive modifiche, nonché con altre norme di diritto comune applicabili in materia” e art. . 538 cpv. (2) dello stesso atto normativo.

Nel caso si stabilisca, ai sensi di legge, lo stato di quarantena o in caso di forza maggiore, il contratto di lavoro individuale è sospeso per legge, in conformità a quanto previsto dall’art. 50 lettera c) ef) del codice del lavoro.

MMPS richiede ai datori di lavoro, nonché ai dipendenti, di dimostrare flessibilità e apertura nello stabilire programmi di lavoro personalizzati e nel mantenere rapporti di lavoro normali ed equi.

MMPS apprezza che, purché non vi siano chiare indicazioni di infezione sul posto di lavoro, l’attività dovrebbe essere svolta in condizioni normali, garantendo tutta l’igiene e la protezione dei dipendenti.

Il MMPS sta anche considerando la possibilità di concedere ferie o festività, nel caso in cui le cose si evolveranno in senso negativo.

Misure di sicurezza e salute sul lavoro per i datori di lavoro:

– Effettuare un’analisi a livello di ciascun datore di lavoro al fine di dare la priorità ai servizi essenziali o pertinenti rispetto a quelli non essenziali, nel rispetto dei diritti alla sicurezza e alla salute sul lavoro dei lavoratori;

– Garantire  la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti relativi al lavoro alle condizioni della Legge n. 319/2006 sulla sicurezza e la salute sul lavoro e la fornitura delle misure necessarie per:

– garantire la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori;
– prevenzione dei rischi professionali;
– informazione e formazione dei lavoratori;
– Fornire equipaggiamento protettivo (maschere, guanti protettivi, ecc.).

– Determinare la natura e il livello di rischio per qualsiasi attività che può presentare un rischio di esposizione a COVID-19 e stabilire le seguenti misure:

– limitazione dell’esposizione;
– elaborazione di un piano di misure, basato sulle raccomandazioni del medico di medicina del lavoro con cui ha un contratto;
– annuncio immediato della direzione della sanità pubblica territorialmente competente.

– Utilizzo di e-mail e teleconferenze per ridurre contatti fisici e viaggi nell’interesse del servizio se questi non sono richiesti;

– Elaborazione di un piano per garantire la continuità dell’attività nel caso in cui un numero significativo di lavoratori non potesse svolgere la propria attività sul luogo di lavoro organizzata dal datore di lavoro. Potrebbero essere adottate le seguenti misure: identificazione di quei lavori per i quali deve essere garantita la continuità, identificazione di quei lavoratori con qualifiche / competenze che consentono loro di spostarsi da un lavoro all’altro in modo da garantire la continuità dell’attività, identificazione dei lavoratori chi ha l’infrastruttura IT necessaria per lavorare da casa;

– applicare le procedure stabilite a livello nazionale dal Ministero della salute nel caso in cui il lavoratore presenti sintomi associati a infezioni respiratorie sul luogo di lavoro;

– Sospensione del programma del pubblico a livello di istituzioni pubbliche e introduzione di misure alternative, come la trasmissione di richieste via telefono ed e-mail (numeri di telefono e indirizzi e-mail verranno visualizzati sul sito Web e presso la sede di ciascuna istituzione);

– Ridurre il più possibile i tempi di attesa nel programma di collaborazione con il pubblico, inviando, ove possibile, le richieste via e-mail;

– Nei casi in cui è richiesta la presenza fisica del richiedente presso i locali dell’istituzione, si considererà che manterrà la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone nei locali;

– Nel caso di un lavoratore confermato con COVID – 19, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare la direzione della sanità pubblica sul campo di attività, al fine di avviare le procedure per lo svolgimento delle indagini epidemiologiche. Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori sulla procedura di concessione del congedo medico in caso di quarantena e isolamento a casa.

Cristian Meneghetti

Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.

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