Proroga stato di emergenza e misure per la prevenzione del contagio

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A partire dall’8 gennaio 2022, lo stato di emergenza è prorogato di 30 giorni su tutto il territorio nazionale. Inoltre, a partire dall’8.01.2022, con Decreto Legge 30/2022, è stato stabilito l’obbligo indossare una maschera medica a 3 strati o FFP2 per coprire bocca e naso, tutti gli spazi pubblici chiusi e aperti. Pertanto, le mascherine tessili e/o di tessuto plastico sono considerate non conformi.

Alcune categorie, come le persone sole in ufficio, le persone che svolgono un’attività fisica intensa e/o in condizioni di lavoro gravose, le persone con disabilità cognitive, ecc sono esentate dall’obbligo di indossare la mascherina.

Possono anche essere esentati dall’indossare una maschera di protezione sul posto di lavoro, le persone affette da determinate malattie, previa valutazione del rischio effettuata dal medico del lavoro.
1. Obblighi del datore di lavoro/capo dell’istituto per quanto riguarda l’uso della maschera:
 Il datore di lavoro elaborerà le proprie procedure basate sulla valutazione del rischio;
 I medici del lavoro eseguiranno la valutazione del rischio e determineranno le persone esentate
dalla misura di indossare una maschera protettiva;
 Il responsabile alla sicurezza e salute sul lavoro formerà i dipendenti al riguardo delle misure e procedure di sicurezza sanitaria SSM.

2. Trattamento all’ingresso di un locale di istituzioni ed enti pubblici, operatori economici privati e professionisti.

2.1 Per il personale dipendente:

 Il trattamento epidemiologico e la disinfezione delle mani sono obbligatori quando si entra in un locale.

 Il trattamento epidemiologico non comporta la registrazione di dati personali e si compone di:

– misurazione della temperatura tramite termometro senza contatto,

– osservazione di segni e sintomi respiratori,

-se la temperatura si mantiene sopra i 37,3°C e/o la presenza di altri sintomi respiratorio, la persona viene inviata per la consultazione al medico di famiglia;

 Le persone con posizione dirigenziale in ciascuna unità (responsabili di struttura) hanno la responsabilità di ordinare il monitoraggio osservazionale dei dipendenti direttamente subordinati.

2.2 Per soggetti diversi dal personale dipendente:

 L’ingresso in un locale è consentito solo a persone che, ragionevolmente, abbiano ragioni giustificato essere in quelle premesse.

 Se è necessario solo consegnare alcuni documenti, pacchi, ecc., ciò avverrà fuori dai locali, direttamente alla persona cui sono destinati, nel rispetto delle misure cautelari.

 Se è necessario accedere ai locali, è obbligatorio il trattamento epidemiologico e la disinfezione mani.

 Se la temperatura registrata non supera i 37,3°C e la persona non presenta altri sintomi respiratorio, è consentito l’accesso solo accompagnato da una persona proveniente dai locali e previa registrazione l’ufficio/stanza/reparto dove andrà.

3. Organizzazione dell’attività dei dipendenti con il  telelavoro o del lavoro a domicilio.

Resta l’obbligo dei datori di lavoro di organizzare l’attività dei dipendenti nel telelavoro (telemunca) o lavoro a casa di almeno la metà dei dipendenti.

L’obbligo si applica a entrambi i datori di lavoro privato, nonché per enti e istituzioni pubbliche, nonché per società partecipate al 100% o società parzialmente statali con più di 50 dipendenti.

Se l’attività del datore di lavoro non lo consente (es. produzione), il programma deve essere posticipato e suddiviso, a partire dalle ore 07:30 alle 10:00, oppure con suddivisione in gruppi/turni. La menzione delle ore dell’inizio del programma posticipato è la prima del suo genere. In precedenza, c’era l’obbligo di organizzare il programma in modo che il personale possa avviare il programma ad almeno un’ora di distanza.

Cristian Meneghetti

Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.

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