Limiti al Contante

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Limiti al Contante

La Legge 70/2015 ha introdotto modifiche sostanziali all’uso del contante con decorrenza dal 9 maggio 2015. I limiti al contante sono i seguenti:

Operazioni tra operatori economici:

Per gli operatori economici (persone giuridiche, persone giuridiche autorizzate, ditte individuali, imprese familiari, liberi professionisti) gli incassi in contante sono possibili per un limite massimo di 5.000 lei/giorno per ciascuna operazione fatturata con altro operatore economico.

I pagamenti in contanti verso altri operatori economici sono limitati a 5.000 lei/giorno per ogni singolo operatore economico beneficiario del pagamento e in relazione a ciascuna operazione fatturata; il  plafond totale (somma di tutti i pagamenti giornalieri) è limitato a 10.000 lei/giorno.

La norma prevede espressamente il divieto di incassi/pagamenti in contanti frazionati al fine di aggirare il limite di 5.000 lei per operazione fatturata; per gli operatori cash & carry il limite è di 10.000 lei.

Quindi ogni pagamento superiore ai 5.000 lei (10.000 per i magazzini cash & carry) riferito ad una operazione fatturata con un altro operatore economico dovrà necessariamente esser effettuato con strumenti tracciati (bonifico etc).

Anticipi a dipendenti per spese da rendicontare (avansuri spre decontare)

La Legge prevede nel caso in questione un plafond giornaliero di 5.000 lei per ogni dipendente (anche questi pagamenti rientrano nel plafond giornaliero massimo di 10.000 lei di cui sopra)

Operazioni tra operatori economici e persone fisiche:

Gli operatori economici sopra menzionati potranno incassare e pagare le persone fisiche nel limite di 10.000 lei/ giorno per ciascuna operazione economica e per ciascun beneficiario/pagatore persona fisica (esempio la restituzione del finanziamenti soci). Quindi ogni operazione economica unitaria (singolo contratto di finanziamento, fattura di servizi, fattura di cessione di beni etc) tra operatore economico e persona fisica superiore ai 10.000 lei dovrà esser effettuata per la somma eccedente il limite attraverso strumenti tracciati (bonifico etc).

Sono escluse le operazioni che prevedono il frazionamento di una operazione economica in conseguenza del preventivo accordo contrattuale di vendita a rate.

Operazioni tra persone fisiche:

Le persone fisiche on riferimento alla singola operazione economica potranno incassare e pagare altre persone fisiche nel limite di 50.000 lei (esempio compravendita immobiliare); i pagamenti frazionati superiori al limite di 50.000 lei sono vietati.

Sanzioni

Ogni violazione del rispetto del limite all’uso del contante è sanzionata con il pagamento del 10% dell’incasso/pagamento che supera il limite. E’ prevista inoltre una sanzione dai 3.000 ai 4.500 lei per chi concede sconti o comunque pone in essere comportamenti allusivi della normativa al fine di non superare il limite previsto.

Eccezioni

La legge prevede che non si applichi il limite al contante nei seguenti casi:

  • versamenti di contanti nei conti correnti bancari;
  • pagamenti dei costi di trasferta effettuati nell’ambito del servizio;
  • pagamenti delle imposte, tasse, contributi e sanzioni dovute allo Stato romeno;
  • ritiro di contante dal conto corrente bancario per il pagamento di salari e assimilati;
  • versamenti di contanti in sportelli automatici.

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

 

 

Cristian Meneghetti

Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.

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