Le nuove regole per la microimpresa 2022-2023

Tempo di Lettura: 6 min

Ricordiamo che a partire dal 1 gennaio 2023:

✔ Le condizioni per l’applicazione del regime fiscale delle microimprese per effetto del decreto sono radicalmente modificate; infatti dal 2023 le società per poter esser microimprese dovranno:

✔ registrare ricavi totali annui non superioie al tetto masssimo di 500.000 euro (al cambio esistente al 31.12 dell’anno precedente);

✔ assumere almeno un dipendente, full time;

✔ la percentuale dei ricavi derivanti da consulenza e amministrazione non deve superare il 20% del totale ricavi;

✔ Il numero di microimprese che possono essere possedute in proporzione superiore al 25% dallo stesso associato/azionista è limitato ad un massimo di 3.

L’aliquota unica applicabile alle microimprese sarà dell’1%, l’aliquota del 3% attualmente applicabile alle microimprese senza dipendenti sarà eliminata.

• Le società del settore HoReCa potranno applicare il regime di tassazione delle microimprese, senza essere condizionate dal soddisfacimento delle condizioni relative al livello di ricavi annui, al numero dei dipendenti, nonché al resto delle condizioni specifiche per questo regime fiscale.

Il regime di tassazione applicabile alle microimprese diventerà facoltativo a partire dal 1° gennaio 2023, le persone giuridiche potranno optare per l’applicazione di tale regime di tassazione, fatte salve determinate condizioni (ricordiamo che attualmente il regime naturale delle società di diritto romeno è la micro-impresa).

L’assunzione del dipendente

Al fine di ottemperare alla condizione di assumere almeno un dipendente, per dipendente si intende la persona impiegata con contratto di lavoro individuale a tempo pieno, ai sensi del Codice del Lavoro. [articolo 51 comma (4) Codice Fiscale]

La condizione si considera soddisfatta anche nel caso di microimprese che:

a) hanno persone occupate con contratto di lavoro individuale a tempo parziale se le frazioni della norma in essi previste, sommate, rappresentano l’equivalente di una norma intera;

b) hanno concluso contratti **** riservata agli abbonati

La sospensione del contratto di lavoro

Anche al fine di soddisfare la condizione di avere almeno un dipendente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro (es. Malattia, maternità), a norma di legge, la condizione relativa all’avere un dipendente si considera soddisfatta se:

  • **** riservata agli abbonati

Il regime di imposta microimprese diviene dal 2023 opzionale [art. 48 comma (1) Codice Fiscale]

Le persone giuridiche rumene possono scegliere di applicare l’imposta sul reddito delle microimprese, a partire dal SUCCESSIVO anno fiscale:

se soddisfano, al 31 dicembre dell’anno precedente, le condizioni di microimpresa, precedentemente presentate (quindi per accedere nel 2023 al regime le condizioni debbono essere rispettate al 31.12.2022), e

– se **** riservata agli abbonati

La comunicazione dell’opzione di applicare il regime di tassazione sui redditi delle microimprese avviene entro il 31 marzo (incluso) dell’anno per il quale viene versata l’imposta sui redditi delle microimprese, presentando l’istanza di adesione al regime.

La costituzione della società e l’adesione al regime micro-impresa

Una persona giuridica rumena di nuova costituzione può optare per il pagamento dell’imposta sui redditi delle microimprese a partire dal primo anno fiscale, se alla data di costituzione ono soddisfatte le condizioni relative alla detenzione del capitale sociale e delle partecipazioni dei soci nel registro delle imprese, mentre la condizione relativa all’assunzione di almeno un dipendente, entro 30 giorni della data di costituzione della rispettiva persona giuridica. [articolo 52 comma (3) Codice Fiscale]

L’opzione per l’applicazione del regime fiscale microimprese è comunicata all’Agenzia delle Entrate romena (ANAF) al momento dell’iscrizione al Registro del Commercio (fase costitutiva), presentando l’istanza di registrazione fiscale. [articolo 55 comma (1) Codice Fiscale] . Probabilmente è opportuno in tale sede comunicare

Uscita dal sistema – dopo la fine dell’anno

Le microimprese possono optare per il pagamento dell’imposta ordinaria (16% sull’utile fiscale) a partire dall’anno fiscale successivo (non possono optare per il pagamento dell’imposta sugli utili durante l’anno fiscale), comunicando l’istanza di adesione entro il 15 gennaio dell’anno per cui optano per il pagamento dell’imposta sull’utile fiscale [art. 88 cpv. (1) del Codice di Procedura Fiscale, articolo 48 comma (21) Codice Fiscale]

Le microimprese che, nell’anno 2023, diventano contribuenti sull’utile fiscale per non aver soddisfatto le condizioni sopra elencate, comunicano all’ente fiscale l’uscita dal sistema di tassazione sui redditi delle microimprese, entro il 31 marzo compreso dell’anno fiscale 2023, presentando la dichiarazione delle menzioni – modello 700. [articolo 55 comma (4) Codice Fiscale]

L’uscita dal regime fiscale microimprese nel corso dell’anno: [art. 52 del Codice Fiscale]

● Se durante un anno fiscale una microimpresa realizza ricavi superiori a 500.000 euro o la quota dei ricavi da consulenza e/o amministrazione sul totale dei ricavi è almeno del 20%, fuoriesce dal regime ed è soggetta alla liquidazione dell’imposta sugli utili fiscali a partire dal trimestre in cui uno qualsiasi dei tali limiti è stato superato, senza possibilità di optare per il periodo successivo per l’applicazione dell’imposta sui redditi delle microimprese. (Tali limiti fiscali sono verificati sulla base dei ricavi accumulati dall’inizio dell’anno d’imposta. Il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro è quello valido alla fine dell’esercizio precedente.)

● Se, durante un esercizio fiscale, una microimpresa non soddisfa più la condizione di avere almeno un dipendente, deve versare l’imposta ordinaria sugli utili fiscali a partire dal trimestre in cui tale condizione non è più soddisfatta. (Eccezione – per una microimpresa con un solo dipendente, il cui rapporto di lavoro cessa, la condizione si considera soddisfatta se, entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, viene assunto un nuovo dipendente con contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato o per un periodo fisso di almeno 12 mesi.)

● Le microimprese che iniziano nel corso di un trimestre a svolgere attività bancaria, assicurativa/riassicurativa, compresa l’intermediazione in tali settori, attività nel settore del gioco d’azzardo, attività di esplorazione, sviluppo, sfruttamento di giacimenti di petrolio e gas naturale (previsto dall’art. 47 comma (3) lettera f)-i)) sono soggette all’imposta sugli utili a partire dal rispettivo trimestre.

● Nel caso in cui, nel corso dell’esercizio, uno qualsiasi dei soci/azionisti di una microimpresa assuma la detenzione di più del 25% del valore/numero dei titoli di partecipazione o dei diritti di voto in più di tre microimprese, i soci/azionisti deve stabilire le microimprese/microimprese che non sono soggette all’imposta sul reddito delle microimprese e che applicano l’imposta sugli utili a partire dal trimestre in cui si registra la rispettiva situazione, in modo che la condizione relativa al numero massimo di tre microimprese nelle quali uno qualsiasi dei soci/azionisti detiene più del 25% del valore/numero dei titoli di partecipazione o dei diritti di voto da assolvere.

All’uscita dal sistema di tassazione sui redditi delle microimprese nel corso dell’anno, il calcolo e il pagamento dell’imposta sugli utili (16%) da parte delle ex-microimprese viene effettuato tenendo conto dei proventi e degli oneri realizzati a partire dal trimestre in cui l’uscita dalla avviene l’imposta sui redditi delle microimprese. [articolo 52 comma (6) Codice Fiscale]

L’uscita dal sistema di tassazione sui redditi delle microimprese nel corso dell’anno è comunicata all’Autorità fiscale (ANAF) entro 15 giorni dalla data di modifica, mediante il deposito della dichiarazione di cambio regime fiscale -. [articolo 55 comma (1) Codice Fiscale, articolo 88 comma (1) Codice di procedura tributaria]

 

Cristian Meneghetti

Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.

Articoli Correlati

Romania: Il paradiso per il nomade digitale

Da un po’ di tempo avevo intenzione di scrivere questo breve articolo frutto del tempo nel quale viviamo. Succede sempre…
Cristian Meneghetti
Cristian Meneghetti

CEO DVS Europe

Dichiarazione sostituto di imposta d205-d207

Ricordiamo che entro l’ultimo giorno di febbraio 2024 scade il termine per depositare la dichiarazione 205 ” dichiarazione Informativa sulla…
Cristian Meneghetti
Cristian Meneghetti

CEO DVS Europe

Decreto legge n. 115/2023 e le nuove modifiche fiscali dal 1.1.2024 (III parte)

Il Decreto legge n. 115/2023 pubblicato in data 15 dicembre 2023 modifica notevolmente il Codice Fiscale, e queste modifiche al…
Cristian Meneghetti
Cristian Meneghetti

CEO DVS Europe