La cassa integrazione in deroga in Romania: precisazioni e analisi critica

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Riportiamo le precisazioni fornite dal Ministero dell’Economia, dell’Energia e dell’Ambiente con Decreto n. 32 / 30.03.2020 sulla concessione del sussidio di disoccupazione tecnica (l’equivalente della cassa integrazione in deroga italiana) per i dipendenti degli operatori economici la cui attività è influenzata nel contesto della pandemia di SARS-CoV-2; tale ultimo atto normativo modifica significativamente il precedente n. 30 emesso in data 24.3.2020. Il presente è un documento interpretativo, secondo una prospettiva di prudenza , della normativa aggiornata sul tema e di conseguenza deve esser considerato senza pretese dogmatiche.

Ricordiamo in prima battura che:

Durante il periodo di emergenza stabilito dal Decreto n. 195/2020, per il periodo di sospensione temporanea del contratto di lavoro individuale, su iniziativa del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 52 comma (1) acceso. c) della legge n. 53/2003 – “codice del lavoro” (sussidi di disoccupazione tecnica), a seguito degli effetti prodotti dal coronavirus SARS-CoV-2, le indennità percepite dai dipendenti sono fissate al 75% dello stipendio base corrispondente al lavoro occupato ed è sostenuto dal bilancio del fondo assicurativo per la disoccupazione, ma non più del 75% del salario medio lordo previsto dalla legge n. 20/06 concernente il bilancio statale delle assicurazioni sociali per il 2020.

1- Condizioni di accesso al sussidio di disoccupazione tecnica: prima criticità

Le modifiche introdotte dal Decreto n. 32, riguardano le condizioni necessarie per la richiesta da parte dei datori di lavoro del sussudio per i dipendenti e in particolare non sono più presenti le seguenti:

  1. la mancanza di capacità finanziaria per pagare il pagamento di tutti gli stipendi;

  2. la riduzione delle entrate (incassi) dal mese precedente alla presentazione della dichiarazione sotto la propria responsabilità, con una percentuale di almeno il 25% rispetto alla media degli incassi da gennaio a febbraio 2020.

La prima criticità è relativa alle nuove condizioni richieste e in particolare, le modifiche apportate da Decreto 32/2020, riguardano il comma 2 dell’articolo XI del precedente Decreto 30/2020; il comma 1, dell’articolo IX rimasto immutato, prevede la possibilità da parte del datore di lavoro, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, e con le modalità che vedremo di sotto (75% etc), di sospendere i contratti di lavoro dei dipendenti, secondo le previsioni dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della Legge 53/2003, a causa dell’epidemia in corso.

Il secondo comma, ripetiamo modificato, prevede che siano beneficiari della precedente norma (comma 1 citato) gli operatori economici che abbiamo ridotto o temporaneamente interrotto la propria attività economica per effetto dell’epidemia e tale stato deve esser oggetto di autodichiarazione da parte dell’amministratore della società richiedente.

Quindi dall’attenta lettura del combinato comma 1 e 2 citati insieme alla lettera c) dell’articolo 52 del “codice del lavoro” sembrerebbe, che durante il periodo di emergenza, a causa della diminiuzione o interruzione dell’attività economica del datore di lavoro per effetto dell’epidemia, lo stesso datore possa sospendere i contratti di lavoro dei propri dipendenti ai sensi dell’articolo

52 comma 1 lettera c) che prevede però e ulteriormente quali condizioni (supplementari) la

presenza e dimostrazionie di motivi economici, strutturali, tecnologici e similari.

Quindi, sempre secondo questa interpretazione prudente e letterale dei testi normativi, usando il condizionale in attesa di ulteriori chiarimenti, e permettendo altre interpretazioni, sembrerebbe non sufficiente la semplice riduzione dell’attività economica per invocare la sospensione dei contratti di lavoro e la richiesta dell’accesso al sussidio statale per i dipendenti ma ulteriormente, una più ampia e approfondita riflessione (documentata e convincente) del quadro economico-strutturale (se non tecnologico etc) nel quale il datore di lavoro opera e che per effetto dell’epidemia non gli consente di sostenere, anche temporaneamente, il costo rappresentanto dai dipendenti.

2- Modalità e copertura del sussudio di disoccupazione tecnica: seconda criticità

Ricordiamo inoltre che la copertura tramite la richiesta dei sussidi di disoccupazione tecnica è nel limite massimo del 75% dei dipendenti che hanno contratti di lavoro individuali attivi alla data di entrata in vigore dello stato di emergenza. Infine il salario medio lordo utilizzato quale soglia massima per l’erogazione del sussidio da parte del fondo statale delle assicurazioni sociali per il 2020 è di 5.429 lei.

Se il budget del datore di lavoro per il pagamento delle spese del personale lo consente, l’indennità di “disoccupazione tecnica” può essere integrata dal datore di lavoro con importi coprono la differenza rispetto al 75%, previsto come minimo di legge, dello stipendio base corrispondente al lavoro occupato, in conformità con le disposizioni dell’art. 53 paragrafo (1) della legge n. 53/2003, e successivi aggiornamenti.

Quindi il sussidio di disoccupazione tecnica per legge, erogato dallo Stato, è nella misura masima del 75% del salario lordo del dipendente con un plafond soglia massima di 5.429 lei. Di fatto ai dipendenti con salario lordo più alto rispetto ai 5.429 lei sarà corrisposto un sussidio inferiore al 75% del loro salario lordo. Tale differenza tra il 75% del salario lordo di 5.429 lei e il 75% delsalario lordo effettivo del singolo dipendente potrà esser coperto dal datore di lavoro se il suo budget lo consente.

Questa facoltà concessa al datore di lavoro di non integrare il sussidio statale è di fatto subordinata alla dimostrazione che non sia nelle condizioni economico e finanziarie di sopportare tale differenza rispetto al tetto massimo del 75% del loro salario lordo. Questo punto è particolarmente delicato e foriero di possibili contenziosi tra il datore di lavoro e i dipendenti; a tale criticità si aggiungono eventuali integrazioni discrezionali tra diversi lavoratori e quindi discriminanti etc.

3- passi procedurali e ultime avvertenze

Da un punto di vista procedurale, prima della sospensione dei contratti di lavoro individuali per disoccupazione tecnica, il datore di lavoro deve eseguire le seguenti fasi:

1. Preparazione di una nota di sospensione dei contratti, secondo i documenti giustificativi, in cui sono indicati i motivi economici, tecnologici, strutturali o simili causati dagli effetti dell’epidemia di coronavirus SARS-CoV-2, a causa dei quali si propone di interrompere l’attività totale o parziale e di sospendere i singoli contratti di lavoro di tutti i dipendenti o solo determinate categorie di dipendenti;

2. La Delibera dell’Assemblea Generale dei Soci relativa all’interruzione dell’attività totale o parziale e alla sospensione dei contratti di lavoro individuali di tutti i dipendenti o solo di alcune categorie di dipendenti;

3. Informativa ai dipendenti ai sensi della Legge n. 467/2006, in merito alla Delibera dell’Assemblea Generale dei Soci di interrompere l’attività totale o parziale e la sospensione dei contratti di lavoro individuali di tutti i dipendenti o solo di alcune categorie di dipendenti;

4. La decisione dell’Amministratore, collettivamente o individualmente, di sospendere i singoli contratti di lavoro di tutti i dipendenti o solo determinate categorie di dipendenti, a causa della cessazione totale o parziale dell’attività della società.

5. Registrazione della sospensione nel REVISAL per i contratti di lavoro individuali dei dipendenti interessati dalla misura della disoccupazione tecnica.

Ricordiamo inoltre che durante il periodo di sospensione dei singoli contratti di lavoro, la prestazione di lavoro è sospesa e i dipendenti non saranno presenti sul posto di lavoro, essendo disoccupati in disoccupazione tecnica.

4- Conclusioni

In considerazione della disamina effettuata e relativa al tema in oggetto, riteniamo a titolo prudenziale che il sussidio di disoccupazione tecnica non possa essere invocato da

  • datori di lavoro che non possono dimostrare ulteriormente alla riduzione dell’attività per effetto dall’epidemia anche la sussistenza di documentati motivi economici, tecnologici, strutturali o simili;

  • datori di lavoro che non abbiano posto in essere tutte le misure legali e esecutorie per recuperare i crediti verso clienti, scaduti secondo i termini contrattuali;

  • datori di lavoro che, dall’analisi dei documenti contabili, finanziari-bancari, estratti conto bancari, relazioni economiche, risultano possessori della liquidità necessaria per pagare gli stipendi dei dipendenti e per coprire le spese mensili correnti per garantire la continuità della produzione.

  • datore di lavoro che assume personale e al contempo abbi posto e sia intenzionato a porre alcuni dipendenti dell’azienda in disoccupazione tecnica durante il periodo di emergenza.

Ricordiamo infine l’assoluto divieto ricevere sul lavoro uno o più dipendenti durante il periodo in cui il datore di lavoro ha sospeso il rispettivo contratto individuale di lavoro, l’inosservanza di questo divieto è sanzionata con una sanzione di 20.000 lei per ogni persona identificata, senza superare il valore accumulato da 200.000 lei.

Cristian Meneghetti

Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.

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