D.L. n. 115/2023 e le nuove modifiche fiscali dal 1.1.2024 (II parte)

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Il Decreto legge n. 115/2023 pubblicato in data 15 dicembre 2023 modifica notevolmente il Codice Fiscale, e queste modifiche al Codice Fiscale entrano in vigore dal 1 gennaio 2024.

In questa seconda parte, analizziamo le modifiche fiscali apportate all’imposta sugli utili:
1. È consentito ai contribuenti nello stesso periodo fiscale di ridurre l’imposta sugli utili attraverso la procedura degli utili reinvestiti e con il valore dei registratori di cassa acquistati in quel periodo fiscale.
2. La legislazione ritorna con la possibilità per il datore di lavoro che paga l’imposta sugli utili di versare l’importo di 1.500 lei/figlio per l’istruzione precoce dei figli dei dipendenti. Non si tratta di una riduzione dell’imposta sugli utili, ma di una spesa a carico del datore di lavoro, nella categoria delle spese sociali deducibili limitata al 5% del monte totale degli stipendi.
3. Se vengono effettuate riparazioni, manutenzioni o spese relative a una sede del contribuente e questa si trova in un’abitazione di proprietà di una persona fisica, la spesa è deducibile limitatamente alla percentuale del 50%. Nel caso in cui una sede legale presente nel patrimonio del contribuente venga utilizzata per scopi personali da soci o soci, l’onere di tale sede è interamente indeducibile. Questa limitazione del 50% si applica anche agli ammortamenti.
4. Le spese relative alle borse di studio private concesse non si detraggono più dall’imposta sugli utili.
5. Il costo dei registratori di cassa fiscali non è più deducibile dall’imposta sugli utili.
6. Le spese per beni e servizi forniti all’UNICEF vengono aggiunte alle spese di sponsorizzazione e riducono l’imposta sugli utili nella misura inferiore dello 0,75% del fatturato, senza superare il 20% dell’imposta sugli utili. Entrambe le spese sono inizialmente non deducibili nel calcolo dell’imposta sugli utili.
7. Nell’anno 2024 le spese con svalutazione dei crediti sono deducibili nella percentuale del 30%. Il testo normativo apporta un chiarimento, nel senso che viene specificato che tali pretese sono nei confronti di clienti interni o esterni, per forniture di beni e servizi. Devono essere soddisfatte anche le altre condizioni correlative, i crediti non sono garantiti, non sono verso parti correlate e sono scaduti da oltre 270 giorni. Questa disposizione si applica ai sinistri sorti dopo il 1° gennaio 2024.
8. Le perdite fiscali registrate nella dichiarazione annuale dei redditi a partire dall’anno fiscale 2024 saranno recuperate nei successivi 5 anni consecutivi e solo entro il limite del 70%. Tale percentuale viene preservata anche in caso di riporto della perdita in caso di procedure di fusione, scioglimento, scissione, ecc.
9. Un contribuente ha il diritto di detrarre le spese con il costo in eccesso dell’indebitamento per un importo di 1.000.000 di euro per un anno fiscale nel calcolo dell’imposta sulle società. Nella situazione in cui l’eccedenza del costo dell’indebitamento è generata da operazioni con soggetti affiliati, l’importo massimo deducibile in un anno fiscale è al massimo di 500.000 euro.
10. È salvaguardata la possibilità di ridirezione dell’importo rappresentante le spese di sponsorizzazione o di patronato fino al limite massimo previsto dalla legge, qualora il contribuente presenti il ​​modulo di ridirezione.

 

Cristian Meneghetti

Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.

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