Cessioni estere a prova libera

La recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, sentenza 28 marzo 2019 causa C-275/2018, ha ribadito che il trattamento di non imponibilità dell’imposta deve esser riconosciuto anche in mancanza di dichiarazione doganale di esportazione, purché il contribuente dimostri con adeguate prove che i beni sono stati inviati fuori dell’Unione. Ricordiamo che il beneficio concesso all’esportatore riguarda l’esenzione dall’imposta per i beni ceduti e trasportati all’estero. Di fatto il nodo risulta l’idoneità della documentazione necessaria a provare che effettivamente ha avuto luogo l’esportazione. Normalmente le autorità doganali e le Agenzie delle Entrate dei paesi UE richiedono quale documento principe per la dimostrazione del perfezionamento dell’oparazione, la bolla doganale. Il tema è particolarmente delicato visto gli interessi di garantire gettito erariale e la salvaguardia del beneficio riconosciuto all’esportatore.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.