Certificato di emergenza

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Riportiamo integralmente il testo del provvedimento governativo relativo al sostegno per le imprese in difficoltà che possono richiedere il certificato di emergenza ai sensi del Decreto 195/2020 (articolo 12):

Art. 1. Disposizioni generali

(1) È approvata la concessione di certificati attestanti la situazione di emergenza (CSU) da parte del Ministero dell’economia, dell’energia e delle imprese (MEEMA), su richiesta, agli operatori economici la cui attività è interessata nel contesto della pandemia di SARS-CoV-2;

Art. 2. Modalità di richiesta

(1) La richiesta di rilascio dei certificati di situazione di emergenza (CSU) sarà effettuata esclusivamente tramite mezzi elettronici, rispettivamente attraverso la piattaforma http://prevenire.gov.ro/, piattaforma che conterrà una sezione dedicata a tale scopo;
(2) All’interno della piattaforma, il richiedente completerà le informazioni riguardanti: i dati identificativi dell’operatore economico, i suoi dati di contatto, il motivo per cui è stato richiesto il certificato di situazione di emergenza, la giustificazione della sua necessità, nonché i dati relativi ai rendiconti finanziari;

(3) Verranno caricati i documenti a supporto delle situazioni descritte, come segue:

Certificato di registrazione unico, Amministratore / Amministratori / Rappresentante legale CI, bilancio certificato, durante il mese in cui è stata osservata una riduzione delle entrate con una percentuale di almeno il 40% rispetto al periodo analogo all’anno precedente la richiesta, unitamente alla situazione contabile di cui alla relazione, una dichiarazione sotto la propria responsabilità, entro la quale il richiedente assume pienamente che quelli dichiarati, così come i documenti caricati, siano veri, rispettivamente che la diminuzione è stata causata dall’emergere della situazione di emergenza, per la quale presenta l’istanza, e infine, il certificato camerale emesso dall’Ufficio nazionale del registro delle imprese;

(4) Nel caso in cui non si osservi una diminuzione del fatturato, con una percentuale di almeno il 40%, dai documenti di cui al paragrafo (3), ma l’operatore è in difficoltà, a causa dell’emergenza della situazione di emergenza, questi potrà fornire ulteriori documenti giustificativi al riguardo;
(5) Un modello per il completamento della richiesta sotto la propria responsabilità in merito all’assunzione delle informazioni e dei documenti forniti sarà disponibile sul sito Web
http://prevenire.gov.ro/;
(6) Tutti i documenti caricati nella domanda elettronica, saranno
firmati elettronicamente dal rappresentante legale dell’operatore elettronico o dalla sua persona autorizzata, nel qual caso la domanda sarà caricata e la procura;

Art. 3. Il metodo di concessione

(1) All’interno del MEEMA, saranno istituite le Commissioni per l’analisi delle domande di emissione della CSU;

(2) Il Certificato di situazione di emergenza viene rilasciato solo per gli operatori economici che svolgono la principale attività in uno dei settori previsti dall’art. 4;

(3) Se l’operatore soddisfa i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo (3), le commissioni di analisi delle richieste di emissione della CSU effettueranno una verifica formale dell’esistenza dei documenti

caricati dal richiedente all’interno della piattaforma, genereranno la CSU e la invieranno via e-mail tramite l’applicazione, entro un massimo di 5 giorni lavorativi;

(4) Per gli operatori economici che si trovano nelle situazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 4, le commissioni di analisi delle richieste di emissione della CSU verificheranno i documenti forniti e stabiliranno l’esistenza della situazione di emergenza e invieranno al richiedente una risposta per quanto riguarda la concessione della CSU, entro un periodo che può superare il periodo di cui al paragrafo (3), ma non oltre un massimo di 20 giorni lavorativi;

(5) L’approvazione della CSU deve essere effettuata solo durante il periodo di istituzione dello stato di emergenza decretato dal Presidente della Romania;

(6) il certificato di situazione di emergenza (CSU) è valido per tutto l’anno della sua concessione;

Art. 4. Settori ammissibili

(1) Il certificato di situazione di emergenza (CSU) fornito dal presente provvedimento governativo può essere richiesto solo dagli operatori economici che svolgono la propria attività in almeno uno dei seguenti settori: trasporti, turismo, horeca, organizzazione di eventi, pubblicità, istruzione attività private e adiacenti, industria dell’abbigliamento, calzature e pelletteria, servizi per la popolazione;


Art. 5. Utilizzo

(1) Il certificato di situazione di emergenza (CSU) può essere utilizzato nelle relazioni con terzi e attesta che l’operatore economico ha avuto l’attività economica interessata nel contesto della pandemia di SARS-CoV-2;

(2) Attraverso la CSU, gli operatori economici possono beneficiare delle agevolazioni fiscali offerte dalle istituzioni della pubblica amministrazione centrale o locale;

(3) Il certificato di emergenza (CSU) può essere utilizzato nella rinegoziazione di determinati contratti o in qualsiasi relazione con altri operatori economici;

(4) Il certificato di situazione di emergenza (CSU) può essere utilizzato in relazione agli istituti finanziari, bancari e di leasing o qualsiasi altra istituzione pubblica;


Art. 6. Disposizioni finali

(1) Entro 5 giorni dall’adozione e dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente, il Ministero dell’Economia, dell’Energia e dell’Ambiente (MEEMA) assicurerà l’adattamento e il funzionamento della piattaforma elettronica http://prevenire.gov.ro/;

(2) Le Commissioni per l’analisi delle domande di emissione della CSU, unitamente a un elenco dei codici CAEN ammissibili, ai sensi dell’art. 4, saranno istituiti dall’Ordine del Ministro dell’Economia, dell’Energia e dell’Ambiente.

A disposizione per ulteriori chiarimenti,

Cristian Meneghetti

Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.

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